Al fine di rendere tracciabile la movimentazione dei prodotti energetici soggetti ad accise come la benzina e il gasolio usati come carburanti, che circolano nel territorio nazionale, il D.L. n. 124/2019, ha stabilito che il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) dovrà essere generato e trasmesso telematicamente in forma elettronica da tutti i depositari di gasolio e benzina usata per autotrazione.
Con la Determinazione n. 217947 RU del 27 dicembre 2019 l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che la decorrenza dell’obbligo è differita al 1° luglio 2020.
L’agenzia ha previsto anche che dal 1 gennaio 2022 diventi obbligatorio e-DAS per la circolazione di tutti gli altri prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette.
Questa nuova disposizione del recente decreto fiscale fa parte di un percorso di digitalizzazione delle accise su altri prodotti soggetti a tale imposta o a imposte indirette all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Das elettronico nuovo obbligo dal 1° luglio 2020: come funzionerà
Il mittente, ovvero il depositario autorizzato o spedizioniere registrato,
- genererà la bozza dell’e-DAS in forma di draft, secondo lo schema fornito dall’ADM e firmato con firma digitale XAdESBES,
- la trasmetterà telematicamente al sistema informatico E.D.I. dell’ADM entro 24 ore prima della spedizione della merce.
Il sistema informatico E.D.I. di ADM esegue un controllo del e-DAS in forma di draft e, se idoneo, lo convalida emettendo il documento amministrativo elettronico (e-AD) identificativo della spedizione.
Il DAS elettronico sarà a disposizione telematicamente del mittente, in quanto il documento dovrà sempre accompagnare il trasporto della merce.
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