Le disposizioni contenute nei commi da 1053 a 1055 dell’Art. 1 L. 178/2020 della Legge di Bilancio consentono un credito di imposta a valere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 relativo agli investimenti in beni strumentali, in beni tecnologici e in beni immateriali.
Il credito di imposta si riferisce agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non 4.0.
Questa novità permette a tutte quelle aziende che vogliono innovare, di sfruttare un credito di imposta sull’hardware acquistato per i progetti di digitalizzazione.
Le tavolette grafometriche e tutto l’hardware che propone DDocuments accessorio alle sue soluzioni, come gestione del magazzino e workflow rientra in questa preziosa opportunità da non lasciarsi sfuggire.
Come sfruttare questo credito? Ecco di seguito una breve spiegazione, DDocuments è a disposizione per fornire maggiori approfondimenti.
Misura dell’agevolazione fino al 31/12/2021, ovvero entro 30/06/2022 con ordine e acconto del 20% entro 2021
Credito del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Misura dell’agevolazione ANNO 2022, ovvero entro 30/06/2023 con ordine e acconto del 20% entro 2022
Credito del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Utilizzo del credito
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi o contributi tramite presentazione di mod. F24 e può essere utilizzato in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in vigore in funzione dei beni.
Per i soggetti con un volume di ricavi inferiore a 5 milioni di euro il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica soluzione.
I beni agevolati, oggetto di credito di imposta, se vengono ceduti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o destinati a strutture produttive all’estero perdono il diritto all’agevolazione che deve essere riversata all’Erario.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, ossia una dicitura come segue: “BENI AGEVOLABILI AI SENSI DELL’ART. 1 commi da 1051 a 1064 dell’Art. 1 L. 178/2020”. La fattura priva di riferimento non è considerata documento idoneo.
Sono esclusi dal riconoscimento del credito di imposta i seguenti investimenti:
- Autovetture
- Beni per i quali il coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5%
- Fabbricati e costruzioni
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