La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025) ha introdotto importanti modifiche al quadro normativo che disciplina l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Queste novità non solo confermano le scadenze già previste per l’iscrizione dei soggetti obbligati, ma ridefiniscono chi è tenuto a iscriversi e chi invece ne è esentato, con alcune semplificazioni operative significative.
Cosa ha modificato la Legge di Bilancio 2026
La manovra introduce una modifica all’art. 188-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), riscrivendo il comma 3-bis che disciplina gli obblighi di iscrizione al RENTRI.
In pratica, il legislatore ha ridefinito il perimetro dei soggetti obbligati, inserendo esplicitamente alcune categorie che possono essere escluse dall’obbligo di iscrizione.
Chi resta obbligato
Nonostante le esclusioni, restano obbligati all’iscrizione al RENTRI, e quindi all’utilizzo del sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti, i seguenti soggetti:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- Per i rifiuti non pericolosi, certi soggetti di trasporto, intermediazione e produzione in forma di impresa.
Queste categorie restano tenute a gestire i registri e i formulari di identificazione dei rifiuti tramite la piattaforma RENTRI entro le scadenze previste dal calendario normativo.
Chi è escluso dall’obbligo di iscrizione
La Legge di Bilancio ha introdotto alcune esclusioni specifiche dall’obbligo di iscriversi al RENTRI per determinate tipologie di operatori. Le principali riguardano:
- I Consorzi o sistemi di gestione, individuali o collettivi, ai sensi dell’articolo 237 del Codice Civile.
- Produttori di rifiuti per i quali si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6, del D.Lgs.152/2006 (codice ambientale), tra cui:
- imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a € 8.000
- imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi
- alcune categorie ATECO specifiche come saloni di parrucchieri, centri estetici, servizi di
manicure/pedicure e tatuaggi/piercing che producono rifiuti pericolosi - produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa.
- Liberi professionisti e soggetti che operano fuori dal sistema impresa: la manovra ha anche escluso dall’obbligo di iscrizione alcune categorie di professionisti che non esercitano un’attività in forma di impresa, come medici e odontoiatri.
Cosa significa in pratica
Le esclusioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 riducono il numero di operatori obbligati a iscriversi al RENTRI rispetto all’impianto originario, ma solo sotto determinate condizioni e per precise categorie.
👉 Chi rientra tra i soggetti esclusi non è tenuto all’iscrizione obbligatoria, ma può comunque scegliere di iscriversi su base volontaria se ritiene utile utilizzare il sistema digitale per la gestione dei propri rifiuti.
Nota importante: gli operatori già iscritti al RENTRI ma che ora rientrano nelle categorie escluse devono cancellarsi tramite l’area operatori del portale RENTRI: in assenza di cancellazione continuerebbero ad essere considerati iscritti volontariamente.
Scadenze confermate
Pur con le nuove esclusioni, restano confermate le scadenze per l’iscrizione dei soggetti ancora obbligati:
- l’ultimo termine per l’iscrizione al RENTRI dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti resta il 13 febbraio 2026.
Dopo questa data scatterà l’obbligo generale di gestione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale (xFIR) per gli iscritti, con tutte le implicazioni operative e di conformità che ne derivano.
Conclusione
Le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2026 rappresentano un passo importante verso la semplificazione normativa in materia di tracciabilità dei rifiuti, ma richiedono alle imprese e agli operatori di fare una verifica puntuale del proprio status alla luce delle nuove esclusioni.
Per chi resta obbligato all’iscrizione e alla gestione digitale dei formulari, è fondamentale prepararsi per tempo per rispettare tutti gli adempimenti, compreso l’avvio dell’utilizzo dell’xFIR digitale dal 13 febbraio 2026.
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