Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 21 gennaio 2020

FATTURA RIEPILOGATIVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI – ALLEGATI – PRESTAZIONI ACCESSORIE

L’Agenzia delle Entrate ribadisce nel suo parere che per fattura riepilogativa differita si intende la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente «per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta», concetto già chiarito nelle risposte ad interpello n. 389 e n. 528 rispettivamente del 24 settembre 2019 e del 16 dicembre 2019.

In base all’articolo 6, comma 3, del decreto IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate e, conseguentemente, l’imposta diventa esigibile,  nel momento di in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, salvo quanto stabilito dal successivo comma 4, secondo cui «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento».

A tal riguardo, l’Agenzia chiarisce che nel caso descritto nell’interpello non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, posto che, in base a quanto riferisce l’istante, il pagamento del corrispettivo sembra avvenire solo successivamente all’emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l’imposta è quindi esigibile.

Si è, invece, in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file, che andrà trasmesso entro 12 giorni.

Nel parere poi l’Agenzia ricorda che non è necessario allegare la documentazione attestante il riepilogo delle prestazioni come DDT, rendicontazione lista riepilogativa ed altri documenti equipollenti,  ma basta il richiamo a numero e data dei predetti documenti di cui dovrà essere garantita obbligatoriamente la conservazione o in modalità cartacea o alternativamente elettronica.

In ultimo, l’Agenzia ricorda che le prestazioni accessorie possono essere fatturate separatamente da quelle principali salvo l’obbligo di dover indicare gli estremi delle fatture relative a quest’ultime, per il necessario collegamento con l’operazione originaria, valorizzando gli estremi nell’apposita sezione 2.1.10 «FatturaPrincipale» del tracciato.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 21 gennaio 2020 ultima modifica: 2020-01-25T15:34:55+00:00 da DDocuments

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